Valutazione del valore locativo estero non discriminatoria
I ricorrenti hanno valutato il valore di stima della loro proprietà per piani italiana al 60% del valore di mercato dell’immobile ed il relativo valore locativo al 3,5% dello stesso. L’autorità fiscale ha per contro fissato il valore di stima all’80% del valore di mercato ed il valore locativo al 5%. I ricorrenti hanno invocato una disparità di trattamento dato che il Canton Sciaffusa valuta le proprietà all’interno del Cantone ad un massimo del 70% del valore di mercato. Il Tribunale federale ha affermato che un “valore mediano del 70%” è contrario al diritto federale, mentre un’aliquota dell’80% non è in linea di principio criticabile, in quanto si può tenere conto del fatto che i Paesi esteri non conoscono necessariamente un sistema di autenticazione per le compravendite immobiliari e per le iscrizioni nel Registro fondiario. Anche se un Cantone applica un tasso del 70% alle proprietà nazionali ed un tasso dell’80% alle proprietà straniere, ciò non costituisce una discriminazione sistematica che non possa essere fondata su alcun motivo pertinente. Lo stesso vale, per analogia, in merito ad un valore locativo del 5%.
(sentenza TF n. 9C_475/2023 del 12 marzo 2024)